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Anche tu vuoi vendere la tua prima casa senza perdere le agevolazioni fiscali ottenute quando l’hai comprata?

Da pochi giorni ti viene incontro una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che integra l’attuale legge, aggiungendo la donazione tra i casi che ti fanno conservare le agevolazioni prima casa. Della legge ho già parlato in un post precedente, ma questa novità merita molta attenzione.

Cosa dice la legge?

La norma che regola i benefici sulla prima casa è molto chiara: perdi gli sgravi fiscali se la vendi  prima dei 5 anni dalla data del suo acquisto e hai l’obbligo di versare la differenza dell’8% dell’imposta di acquisto, più una sanzione del 30% e i relativi interessi.

Tuttavia, la legge stessa ti permette di evitare i versamenti e le sanzioni, se vendi la tua prima casa ed entro un anno ne compri un’altra da adibire ad abitazione principale.

Sono tante le persone che, negli anni, mi hanno chiesto dei consigli su come comportarsi in questi casi. Molte di loro, infatti, avevano acquistato la prima casa godendo degli incentivi ma, colpite da problemi di liquidità, non riuscivano più a pagare il mutuo ed erano costrette a venderla. Non potevano acquistarne un’altra e dovevano anche risarcire il fisco: un bel dramma, insomma.

Ecco che l’Agenzia delle Entrate risolve il problema con la risoluzione 49/E dell’11 maggio scorso recependo la sentenza 16007/2013 della Cassazione.

Cosa dice la sentenza 16007/2013 della Cassazione?

La Cassazione ha chiarito definitivamente quello che era un punto abbastanza oscuro della norma che regola gli incentivi, interpretandolo in maniera da inserire anche le donazioni tra le forme di acquisto.

Infatti, per “acquisto entro i 5 anni” ha inteso sia l’acquisto oneroso, con esborso dunque di denaro, sia l’acquisto gratuito, dunque la donazione.

La donazione, in effetti, è acquisizione di un immobile esattamente come quella che si verifica tramite una compravendita, dunque mi sembra giusto che la norma si estenda anche a questa forma di trasferimento di proprietà.

La risoluzione 49/E dell’Agenzia delle Entrate

L’11 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la sentenza della Cassazione e ha stabilito che le agevolazioni sulla prima casa non vanno revocate se

entro i 5 anni dal suo acquisto viene venduta e si riceve in donazione un immobile da adibire a prima abitazione.

Il fisco, quindi, fa marcia indietro rispetto al suo precedente parere, che escludeva l’istituto della donazione tra i casi di conservazione degli sgravi, dando finalmente un’enorme possibilità a tutti quei proprietari di prime case che, per un motivo o per un altro, hanno l’urgenza di rivendere il proprio immobile.

Credo fosse un atto dovuto, se non altro per rispettare una sentenza molto chiara in materia.

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Buona Vita,
Antonio Leone


 

Antonio Leone

 

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