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1.   IL DECRETO INGIUNTIVO

A dare il via all’esecuzione immobiliare è sempre il mancato pagamento di un debito.

L’esecuzione immobiliare inizia quando, il creditore a seguito del mancato pagamento da parte del debitore da inizio alla procedura rivolgendosi al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è lo strumento per il recupero dei crediti ed ha lo scopo di fare ottenere al creditore un provvedimento per procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore.

La notifica viene effettuata da ufficiale giudiziario entro 60 giorni del deposito del decreto.

In sostanza, il decreto obbliga al saldo del debito entro 40 giorni dalla notifica, se ciò non avviene ed il debitore non presenta opposizione il decreto diventa esecutivo e si può procedere all’esecuzione forzata.

2.   IL PRECETTO

Il secondo passaggio per cercare di recuperare il credito, è il precetto.

Il precetto è definito dall’art. 480 come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.

Nel precetto troviamo la somma dovuta, comprensiva di interessi nel frattempo maturati ed al netto di eventuali pagamenti avvenuti.

Nel precetto c’è anche l’avvertimento che il debitore può saldare il suo debito con un piano di rientro entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso, se ciò non avviene si procede con il pignoramento.

Ma ci sono termini anche per il creditore, se entro 90 giorni dal precetto non effettua il pignoramento, l’esecuzione non è più valida.

3.   IL PIGNORAMENTO

Trascorsi 10 giorni dal precetto il creditore può avviare la procedura esecutiva, con un atto di pignoramento.

Il pignoramento è un atto giuridico che contiene l’ordine imperativo al debitore di non sottrarre i beni soggetti dell’espropriazione.

La trascrizione dell’atto di pignoramento può avvenire subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.

Dopo la trascrizione il creditore ha 45 per chiedere l’istanza di vendita degli immobili pignorati.

Scaduto il termine senza che vi sia stata richiesta di vendita, il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

 

4.   UDIENZA DI FISSAZIONE DELLA VENDITA

Dopo l’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento, il creditore ha 45 giorni per presentare l’istanza di vendita dei beni pignorati.

Il Giudice quindi può fissare la data dell’udienza, e in sede di udienza deciderà la modalità di vendita dei beni sottoposti a pignoramento.
Viene quindi nominato un esperto per definire il valore effettivo dell’immobile pignorato.

A questo punto il Giudice può procedere con le disposizioni di vendita:

All’udienza di comparizione le parti possono opporsi agli atti esecutivi, purché non siano scaduti i termini.

Se non ci sono opposizioni, il Giudice conferma l’ordinanza di vendita, stabilendone modalità di esecuzione e tempi, e nomina il professionista delegato, indicando anche il luogo della vendita ed il termine per il loro svolgimento e le modalità della pubblicità.

5.   ISCRIZIONE AL RUOLO

L’iscrizione a ruolo consiste nel:

• Deposito in della nota di iscrizione a ruolo
• Deposito del precetto e del pignoramento
• Attesa che vengano verificata tutta la documentazione ed assegnazione di un numero di ruolo.

Dopo l’iscrizione a ruolo, il creditore ha 45 giorni per chiedere l’istanza di vendita dei beni pignorati.

Se ciò non avviene, il pignoramento diviene nullo, i beni risulteranno non più pignorati e quindi il debitore potrà farne quello che vuole, incluso venderli. Il creditore, quindi, se vuole procedere deve ricominciare tutta la procedura daccapo.

Tutto questo lo puoi approfondire al prossimo Corso Aste Immobiliari e Cessione di Compromesso, dove racconteremo come comincia un’esecuzione immobiliare fino ad arrivare ad un Asta.

Buona Vita

Antonio Leone