fbpx

Cinque giorni fa la Cassazione ha emesso una sentenza che deve mettere in allerta ogni agente immobiliare.

La sentenza afferma che l’agente immobiliare ha l’obbligo di comunicare al suo cliente se sta per acquistare un immobile pignorato.  In caso contrario, l’agente ha il dovere di risarcire il danno al cliente, se la compravendita salta.

Perché questa sentenza?

Innanzitutto bisogna fare una distinzione importante che riguarda la figura dell’agente immobiliare, che ricopre una doppia figura:

Come mediatore, ogni agente immobiliare è un soggetto terzo e imparziale che deve bilanciare gli interessi del venditore e del compratore  per garantire la conclusione dell’affare.

Come imprenditore, l’agente immobiliare è un soggetto che fa gli interessi della sua impresa.

Ora, proprio questa doppia veste può creare dei problemi, perché l’agente immobiliare potrebbe badare più al proprio tornaconto che a quello delle parti coinvolte nella compravendita. Per evitare questo tipo di conflitto, la legge ha stabilito che

l’agente immobiliare deve attenersi alle norme che tutelano il consumatore.

 

L’esperienza come imprenditore immobiliare e per onestà devo dire che l’agente immobiliare si comporta nel 95% dei casi come un professionista attento e imparziale. Il problema è dato da quel 5% che per guadagnare provvigioni, ma soprattutto per inesperienza o per leggerezza non avverte i suoi clienti che l’immobile in vendita è sottoposto a procedimento esecutivo.

Basterebbe richiedere le visure ipotecarie per evitare di proporre in vendita case pignorate, ma se c’è una sentenza della Cassazione vuol dire che alcuni professionisti non applicano queste semplici regole. Ed ecco l’intervento della legge per tutelare il consumatore-acquirente contro gli errori, anche non voluti, di qualche agente immobiliare superficiale.

L’alta corte  è arrivata, quindi, a stabilire che se sei un mediatore immobiliare e ometti di dire al tuo cliente che l’immobile in vendita in realtà non può comprarlo perché è pignorato, allora ti tocca risarcirgli i danni.

Trovo, però, importante questa sentenza soprattutto per un altro motivo, perché aiuta a fare luce sulla dilagante mancanza di informazione intorno alla gestione degli immobili pignorati.

Molti agenti immobiliari, infatti

pensando che sia invendibile.

Ma un immobile pignorato si può vendere!

Anzi si vende MEGLIO di un immobile NON pignorato!

Dunque, perché risarcire il danno se puoi concludere la compravendita anche in presenza di un pignoramento?

La procedura per farlo non è semplicissima da seguire, perché ci sono vari step da affrontare, ma se hai un cliente interessato a una casa e scopri che è pignorata, puoi tranquillamente venderla.

Attenzione: la vendi anche con più facilità perché ci sono tutti i presupposti per proporla a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Mi occupo personalmente e da vari anni di situazioni del genere e nel 70% dei casi sono state risolte con successo, mettendo d’accordo le

3 parti in causa coinvolte nella compravendita:

agente immobiliare sentenza cassazione @accord_sd www.antonioleone.net

     – la banca o un altro creditore che ha promosso il pignoramento

     – l’agente Immobiliare vende una casa libera dai debiti ed in esclusiva

     – il venditore esecutato, che si è liberato di un immobile “invendibile” e dei suoi debiti.

Per approfondire questi argomenti avremmo bisogno di tanto altro da scrivere, vorrà dire che in un prossimo articolo te ne parlerò con esempi pratici.

Ben venga, dunque, l’intervento della legge per la tutela del consumatore, ma basterebbe informare meglio venditore, acquirente e agente immobiliare che i pignoramenti si possono risolvere e in maniera assolutamente legale!

Se sei un mediatore che opera nel mercato degli immobili, non rischiare penali o risarcimenti. Informati meglio e studia, approfondisci, specializzati per migliorarti come professionista serio e accreditato.

Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità del mercato immobiliare, continua a seguirmi su questo blog.

E per avere consigli o per chiedermi approfondimenti, restiamo in contatto: [sg_popup id=”2″]iscriviti alla newsletter[/sg_popup]!

Buona Vita,
Antonio Leone